ASSOLTO DAL REATO DI RICICLAGGIO IL CONIUGE DI UN SOCIO CHE VERSAVA DENARO SUL CONTO DELLA SOCIETÀ DEL MARITO

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ASSOLTO DAL REATO DI RICICLAGGIO IL CONIUGE DI UN SOCIO CHE VERSAVA DENARO SUL CONTO DELLA SOCIETÀ DEL MARITO

 

Il Tribunale di Bari al termine di un processo durato 3 anni, ha assolto perché il “fatto non sussiste” il coniuge (non socio della srl) dell’amministratore di una srl, difeso dall’avvocato barese Antonio Maria La Scala, che periodicamente effettuava dei versamenti sulla medesima società. Secondo l’impostazione accusatoria, l’amministratore, a sua volta indagato per gravi reati ambientali, prelevava periodicamente piccoli importi dal conto della medesima societa e in altri casi, sempre l’amministratore, eseguiva versamenti sul proprio conto personale indicando come causale “finanziamento coniuge e restituzione del medesimo”. Secondo l’accusa in realtà non si trattava di restituzione prestito ma di un escamotage per riciclare del denaro contante. Durante il processo è emerso che i versamenti venivano effettuati a titolo di finanziamento e il prestito più cospicuo di euro 14.000,00 veniva integralmente riversato, in un secondo momento, sul conto dell’imputato a titolo di restituzione, come annotato sul libro giornale. Pur constatando una difformità tra quanto ascritto sui libri contabili e le movimentazioni bancarie effettuate, dalle quali emerge una dilazione del finanziamento complessivo in più tranche rispetto all’annotazione sulle scritture societarie, tanto non è sufficiente a gettare ombre sulla natura degli scambi economici, né tanto meno sulla liceità della somma di denaro corrisposta, la quale in termini matematici è in ogni caso dello stesso importo. Del resto, il coniuge di un socio in quanto soggetto estraneo all’impresa ben poteva effettuare dei finanziamenti, che essendo dei prestiti, gli dovevano poi essere restituiti (come accadeva).
Inoltre, giova rilevare che il reato presupposto di traffico illecito di rifiuti contestato alla srl, sempre difesa dall’avvocato Antonio La Scala, non è stato altrimenti accertato, in quanto il procedimento si è concluso con sentenza di non doversi procedere.

Redazione

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