Nuova ordinanza del sindaco di Foggia: Rimodulazione delle misure di contenimento del contagio. Divieto di consumo all’aperto di alimenti e bevande ed estensione obbligo uso mascherine

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Nuova ordinanza del sindaco di Foggia, Franco Landella, nell’ambito della delicata gestione del Covid. Altri casi registrati in città e nuova ordinanza con provvedimenti circa il divieto di consumo all’aperto di alimenti e bevande ed estensione dell’obbligo di mascherina. Si ripprta integrwlmente ordinanza.

Città di Foggia
PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO: Emergenza COVID19 – Ordinanza contingibile ed urgente in materia di sicurezza pubblica. Rimodulazione delle misure di contenimento del contagio. Divieto di consumo all’aperto di alimenti e bevande ed estensione obbligo uso mascherine

IL SINDACO
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2020 recante “misure per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID19”;
VISTE le ordinanze del Presidente della Regione Puglia emanate in materia;
CONSIDERATO l’andamento della situazione epidemiologica a livello locale, che presenta un costante incremento del numero dei contagi da COVID-19, in ragione dell’esistenza di specifici focolai afferenti il territorio del comune di Foggia ed in considerazione del fatto che le strutture ospedaliere ubicate nel Comune di Foggia costituiscono centri di riferimento prevalente per l’intero territorio provinciale;
CONSIDERATO che la riapertura degli istituti scolastici può costituire ulteriore fattore idoneo a concorrere all’aumento dei contagi;
RILEVATA la necessità dell’adozione di opportuni provvedimenti necessari a limitare ogni forma di aggregazione che non consenta il rispetto delle distanze di sicurezze e che pertanto possa sfociare in assembramenti, con pregiudizio per la salute pubblica;
RILEVATO che in prossimità degli esercizi commerciali abilitati alla vendita e/o alla somministrazione di alimenti e bevande si producono rilevanti fenomeni di assembramento di persone che acquistano bevande in detti esercizi commerciali con la modalità da asporto e che molto spesso consumano le stesse in strade e piazze;
RISCONTRATO che le occasioni di aggregazione di massa, a volte in spazi limitati e senza dispositivi di protezione delle vie respiratore possono determinare grave pregiudizio per la sicurezza e la salute pubblica e tendono a verificarsi in particolare in alcune aree della Città; CONSIDERATO che risulta strumento efficace ed incisivo in relazione all’evoluzione del rischio di incremento del contagio, l’obbligo dell’uso della mascherina protettiva (mascherina di comunità, mascherina monouso o mascherina lavabile, anche auto-prodotta, in materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera) anche all’aperto, nelle aree a maggiore vocazione aggregativa dell’intero territorio comunale, laddove per la natura, idoneità e caratteristiche fisiche di detti

luoghi è più facile il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale; RITENUTO necessario adottare misure non in contrasto con quelle statali ovvero eccedenti i limiti oggettivi definiti nei provvedimenti statali volte al contenimento della diffusione del contagio da COVID19;
STANTE la necessità di garantire la pubblica incolumità e la riduzione del rischio di contagio della popolazione;
RICHIAMATA l’Ordinanza del Ministero della Salute n. 16/08/2020 ad oggetto “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A04564), e successive disposizioni governative in materia;
RITENUTO ricorrano le condizioni di necessità ed urgenza che giustificano l’adozione del presente provvedimento VISTO l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

‐ Su tutto il territorio comunale è vietato il consumo all’aperto di alimenti e bevande in qualsiasi contenitore. Sono escluse dal divieto le aree all’aperto di pertinenza dei pubblici esercizi e degli esercizi commerciali limitatamente alle superfici autorizzate e purché venga assicurato, a cura dei gestori, il rigoroso rispetto delle linee guida finalizzate al contenimento del contagio vigenti in materia di vendita e somministrazione di alimenti e bevande.
‐ E’ fatto obbligo a chiunque di indossare correttamente il Dispositivo di Protezione Individuale (mascherina facciale di comunità, mascherina monouso o mascherina lavabile, anche auto- prodotta, in materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera) anche all’aperto, nelle aree a maggiore vocazione aggregativa del centro cittadino, maggiormente interessate dalla presenza di pubblici esercizi e attività commerciali e da una concentrazione costante e cospicua di persone, laddove per la natura, idoneità e caratteristiche fisiche di detti luoghi é più facile il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale e ove non è possibile garantire il rispetto delle norme sul distanziamento sociale, fatta eccezione per i minori al di sotto di 6 anni e per i soggetti che presentino forme di incompatibilità certificata con l’uso continuativo della mascherina, in particolare in:
‐ Corso Vittorio Emanuele; Villa Comunale; Piazza Cavour; Via Lanza; Piazza Giordano; Corso Cairoli; Piazza Italia; Via Duomo; Via Dante; Via Oberdan; Via Arpi; Largo degli Scopari; Via Duomo – Piazza De Sanctis – Piazza Del Lago; Piazza Mercato; Piazza Cesare Battisti; Piazza Purgatorio; Vico Ciancarella; Piazza San Francesco; Piazzale Vittorio Veneto; V.le XXIV Maggio, nonché nei tratti di strada ricadenti entro il perimetro costituito da Viale Manfredi, Via Zara, Via Conte Appiano, Via Torelli, Via Scillitani, Via Monte Sabotino, Via del Carso, Via Redipuglia.
I divieti di cui sopra valgono tutti i giorni senza limitazioni orarie dal giorno della pubblicazione della presente ordinanza e fino a nuova disposizione.
Per la violazione degli obblighi di cui alla presente ordinanza si applica l’art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35, anche in combinato disposto con l’art. 2 del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni con Legge 14 luglio 2020, n. 74, secondo le specifiche tipologie di violazione con l’irrogazione delle relative sanzioni amministrative e secondo le modalità ivi previste.
DISPONE – la pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di Foggia; – la trasmissione di copia, per i provvedimenti di competenza e/o per opportuna conoscenza a:

• Corpo di Polizia Locale della Città di Foggia;
• Prefetto della Provincia di Foggia;
• Questore di Foggia;
• Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Foggia;
• Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
• Regione Puglia;
• Provincia di Foggia;
• Servizio integrato attività Economiche del Comune di Foggia.

Il Corpo di Polizia Locale della Città di Foggia e le Forze dell’Ordine sono incaricate dell’esecuzione della presente ordinanza.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Capo dello Stato ed al TAR di Puglia rispettivamente nel termine di 120 (centoventi) giorni o 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione del presente atto. Il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito internet comunale.

IL SINDACO
Franco Landella

Redazione

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