‘Non è diffamazione militare quando l’affermazione che si presume offensiva viene fatta nel corso di una conversazione telefonica con un proprio collega’: assolto un Appuntato Scelto Q.S. della Gdf

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‘Non è diffamazione militare quando l’affermazione che si presume offensiva viene fatta nel corso di una conversazione telefonica con un proprio collega. Manca, infatti, proprio la propalazione, ossia la comunicazione con più persone delle dichiarazioni lesive. Le affermazioni a mezzo telefono, infatti, se avvengono unicamente con un collega, senza che siano state effettuate in vivavoce o che comunque sia ascoltata da altre persone, non costituiscono il reato di diffamazione militare, pur sè, in astratto, lesive dell’altrui decoro e reputazione. Nel caso di specie, inoltre, l’affermazione “denigratoria” appare generica (“un invito” rivolto all’interlocutore telefonico di fare attenzione ad alcuni colleghi) e, pertanto, non suscettibile di essere sussunta nell’articolo 227, comma 2, codice penale militare di pace; il che presuppone che, proprio per quest’ultima ragione, occorreva la condizione di procedibilità della richiesta da parte del Comandante di Corpo, trattandosi, appunto, di diffamazione semplice’.

Con questa motivazione il gip presso il tribunale militare di Napoli ha archiviato il procedimento penale a carico di un Appuntato Scelto Q.S. della Gdf in forza al Comando Gruppo Gdf di Potenza che in questa vicenda è stato assistito dall’avv. Antonio La Scala.

in foto l’avvocato La Scala

 

redazione

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