IL COMUNE COMUNICA – concerto Vasco Rossi nello stadio San Nicola: i divieti previsti dall’ordinanza a tutela della pubblica 

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IL COMUNE COMUNICA – concerto Vasco Rossi nello stadio San Nicola: i divieti previsti dall’ordinanza a tutela della pubblica

 

CONCERTO VASCO ROSSI NELLO STADIO SAN NICOLA

I DIVIETI PREVISTI DALL’ORDINANZA A TUTELA DELLA PUBBLICA SICUREZZA

In considerazione della grande affluenza di pubblico atteso per l’evento, in occasione del concerto di Vasco Rossi, in programma mercoledì 22 giugno allo stadio San Nicola, l’amministrazione comunale ha adottato alcune misure speciali volte a prevenire incidenti e a tutelare la pubblica sicurezza.

Pertanto, è stata emessa un’ordinanza sindacale che, a decorrere dalle ore 6 del 22 giugno, e fino alle 6 del 23 giugno, all’interno dello stadio San Nicola, nonché nelle zone perimetrali interessate dallo svolgimento del concerto per un raggio di 500 metri dall’anello perimetrale recintato dell’impianto sportivo, vieta:

  • la somministrazione e/o la vendita per asporto, su area pubblica e/o aperta al pubblico, di bevande in bottiglie e/o in contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio, nonché in bottiglie di plastica con il tappo, nonché la detenzione di spray al peperoncino o comunque contenenti sostanze urticanti
  • il possesso su area pubblica e/o aperta al pubblico, nelle aree interessate dalla manifestazione, di bevande in bottiglie e/o contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio e bottiglie di plastica con il tappo e spray con liquido urticante (in genere utilizzati per difesa personale) o qualsivoglia oggetto simile.

È inoltre vietato, dalle ore 6 del 22 giugno, e comunque fino alla fine dell’evento musicale, l’accesso allo stadio San Nicola con zaini o borsoni contenenti bottiglie e/o contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio, bottiglie di plastica con tappo e spray al peperoncino o con liquido urticante o qualsivoglia oggetto simile.

I trasgressori, fatta salva l’applicazione di ulteriori sanzioni in caso di concorso di violazioni, saranno puniti con la sanzione prevista dall’art. 650 del Codice penale. A carico dei trasgressori esercenti l’attività commerciale, l’autorità amministrativa applicherà la sanzione amministrativa della sospensione dell’attività da 3 a 15 giorni consecutivi, secondo i criteri di cui all’art.11 della Legge n. 689/81. La Polizia locale e le altre Forze dell’ordine potranno procedere al sequestro finalizzato alla confisca degli oggetti o strumenti utilizzati in violazione di quanto previsto dalla presente ordinanza.

Redazione

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