Accusato di truffa pluriaggravata commessa nel 2016 viene prosciolto con sentenza divenuta irrevocabile solo pochi mesi fa dal Tribunale di Cosenza dopo che il Tribunale di Imperia, dove il medesimo era imputato per gli stessi reati, si era dichiarato incompetente. Autore della vicenda conclusasi dopo 9 anni è stato un maresciallo della guardia di finanza, all’epoca dei fatti in servizio a roma, il quale, unitamente ad una presunta complice prospettavano, quali sedicenti consulenti fiscali, la cancellazione di un fermo amministrativo gravante sull’autovettura di proprietà della vittima, mediante apposita procedura che avrebbero attivato con equitalia; in particolare chiedevano ed ottenevano, sempre dalla medesima vittima, il versamento di euro 6125 di cui 3000 su una carta postepay intestata all’uomo e 3125 su un altra carta postepay intestata alla donna. Così facendo inducevano in errore la vittima in ordine alla genuinità e serietà della transazione fiscale proposta, procurando a sé un ingiusto profitto pari alla somma di 6125, con identico danno a carico delle vittime senza che ovviamente alcun provvedimento di cancellazione del fermo avvenisse essendo risultata equitalia ignara ai fatti, atteso che la presunta transazione non era mai giuridicamente esistita né i due imputati avevano alcun titolo per agire in nome e per conto di equitalia. La stessa truffa veniva perpetrata a danno di altro cittadino residente nella provincia di Imperia, tanto è vero che parallelamente al processo instaurato a Cosenza, ne nasceva un procedimento presso il Tribunale di Imperia a carico dei medesimi imputati.

In foto l’avv. Antonio Maria La Scala
Gli imputati difesi dall’avv. Antonio La Scala ottenevano la declaratoria di incompetenza da parte del Tribunale ligure con relativa trasmissione degli atti al Tribunale di Cosenza; infatti, il Giudice di Imperia accogliendo l’eccezione dell’avv. La Scala, riteneva che tra i due procedimenti vi fosse una connessione in quanto, oltre ad una identità soggettiva degli imputati, i fatti oggetto di imputazione erano chiaramente legati dal vincolo della continuazione in quanto espressione di un medesimo disegno criminoso; in tali casi, ha sostenuto il difensore degli imputati, opera il criterio della priorità temporale, per il quale deve ritenersi competente il giudice di Cosenza, poiché la contestazione dei fatti oggetto del giudizio innanzi ad esso risultavano temporalmente anteriori a fronte della condotta contestata nel procedimento presso il Tribunale di Imperia. Pertanto, il Giudice della città ligure, condividendo quanto affermato dalla difesa, con sentenza dichiarava la propria incompetenza, trasmettendo gli atti innanzi l’A.G. calabrese!! La locale Procura ricevuti gli atti, procedeva a citazione diretta a giudizio degli imputati, senza che prima fosse fissata l udienza preliminare. Anche innanzi a tale omissione il difensore degli imputati che, come ad Imperia anche a Cosenza era l’avv. Antonio La Scala, eccepiva la nullità del decreto che dispone il giudizio, chiedendo e ottenendo la regressione del processo all’udienza preliminare, atteso che si trattava di contestazioni che imponevano l’obbligo, prima del dibattimento, della fissazione dell’udienza preliminare. Anche in tale occasione l’eccezione della difesa veniva accolta producendo un allungamento dei tempi del processo tanto è vero che il Tribunale di Cosenza, dopo l’espletamento del corretto iter processuale (richiesta di rinvio al giudizio, fissazione udienza preliminare, verifica della costituzione delle parti e rinvio al giudizio), avendo accertato il decorso dei termini di prescrizione era costretto a dichiarare il non doversi procedere a carico degli imputati. Dopo 8 anni dalla commissione dei fatti sia le presunte vittime che i presunti autori, che si sono proclamati sempre innocenti, non hanno potuto ottenere una sentenza che accertasse i fatti e le relative eventuali responsabilità.
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